Ordinanza n. 94 del 1982
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ORDINANZA N. 94

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 30 dicembre 1970, n. 1239 (Comunità europea - tabella dei diritti per la visita del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 giugno 1980 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Wuber e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 24 dicembre 1980;

2) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.n.c. Sudfish e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 23 dicembre 1981;

3) ordinanza emessa il 19 marzo 1981 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Paonessa Cesare e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 588 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 del 23 dicembre 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, in riferimento all'art. 11 Cost., per presunta violazione degli artt. 9, 12, 13 e 35 del Trattato di Roma, nonché del Regolamento CEE 27 giugno 1968, n. 827;

che la stessa questione é sollevata con due ordinanze di identico contenuto dal tribunale di Milano, per presunta violazione dei Regolamenti CEE 20 ottobre 1970, n. 2142, e 19 gennaio 1976, n. 100;

Considerato che data l'identità della questione prospettata i giudizi promossi con gli anzidetti provvedimenti di rimessione possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

Considerato che la Corte ha con precedenti pronunzie (n. 176 e 177/1981) dichiarato inammissibile la questione, dovendosi ritenere la norma istitutiva del diritto di visita sanitaria, che ne forma oggetto, caducata, fin dall'entrata in vigore della legge, nella quale essa é contenuta: e ciò sia per la sopravvenienza della disposizione abrogante, espressamente posta nell'art. 1 della legge 14 novembre 1977, n. 889, sia con specifico riguardo al caso prospettato dal tribunale di Milano - per l'effetto ablatorio, connesso con l'entrata in vigore del Regolamento CEE n. 100/76: effetto retroattivo, nella specie, dal momento che detto Regolamento conferma, nel proprio ambito di applicazione, il divieto del dazio doganale, già stabilito nella previgente disciplina comunitaria del settore, con la quale la censurata disposizione di legge risulta confliggere;

che la Corte non ravvisa nella specie ragioni per discostarsi dalle decisioni in precedenza adottate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1970, n. 1239, sollevata con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 11 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1982.

 

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 12 maggio 1982.